In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

Per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.
Per accedere al contributo è necessario che:

  • alla data del 29 ottobre 2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
  • il locatore conceda una riduzione del canone;
  • l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale.

In presenza delle condizioni suddette, il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto per un valore fino al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ipotizzando ad esempio, che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200 euro.
Ai fini del riconoscimento del contributo, la norma  prevede che il locatore comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Indicazioni più precise sulle le modalità applicative si avranno con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

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