In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

 

Le nuove specifiche tecniche adottabili, in via facoltativa, dalla data odierna e, obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità nel processo di emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento. Una questione rilevante, sotto il profilo operativo, era sorta all’atto dell’introduzione dell’obbligo pressoché generalizzato di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C. Il dubbio riguardava, in modo particolare, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.
 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’ambito del c.d. reverse charge “interno”:
 
– le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia;
– le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto;
– le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici ;
– le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi.
 
Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che ogni qual volta sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SdI.
 
Vista la complessità dal punto di vista operativo, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato l’adozione di tale procedura come facoltativa.
 
 
Grazie all’introduzione delle nuove specifiche tecniche il processo risulta notevolmente semplificato. infatti, il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”. L’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 e con l’inserimento dei dati del fornitore e di quelli del cliente.
 
 
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:
 
– TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
– TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
– TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
 
 
L’adozione della procedura elettronica di reverse charge esterno dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.
Mentre le attuali regole tecniche (versione 1.5) prevedono un solo codice “Natura” (N6) per identificare le operazioni che comportano l’inversione del debitore d’imposta, nelle nuove specifiche sono contenute ben nove differenti codifiche corrispondenti ad altrettante fattispecie (da N6.1 a N6.9).
Il soggetto che cede rottami potrà emettere, da oggi, una fattura elettronica con codice “Natura” N6.1, mentre il subappaltatore, nel settore edile, sceglierà il codice N6.3.
 
L’utilizzo dell’attuale codice “generico” N6, è ancora permesso fino al 31 dicembre 2020. Dopo tale data, le e-fatture che dovessero riportare una codifica generica, verranno scartate con codice errore 00445.

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