In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia e circolare:
Con la pubblicazione della circolare 14E in data 06/06/2020 (che qui si allega), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le specifiche necessarie all’applicazione del credito d’imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo ed in affitto di azienda di cui al DL 34/2020.
Tale credito spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, di almeno il 50% rispetto lo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione, versato nel 2020 in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture ricettive con attività solo stagionale). Diversamente da quanto era previsto nel di “Cura Italia” per il solo mese di marzo, questo bonus non è limitato ai negozi iscritti in categoria catastale C/1, ma a tutti i locali a uso non abitativo in cui si svolgono attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico e professionale, compresi quelli in categoria abitativa ove si svolga attività.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, conferma che anche un ufficio situato in un appartamento può avere accedere al credito d’imposta
Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda, il credito d’imposta si riduce al 30%.
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito, e nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Nella circolare si specifica pure che, nel caso in cui si sia verificata una modifica del contratto al fine di ridurre i canoni di locazione a seguito dell’emergenza Covid-19, ai fini della determinazione del credito d’imposta dovranno essere considerate le somme effettivamente versate.
Merita ancora ricordare che la norma prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi non potrà essere richiesta a rimborso. Pertanto è estremamente importante la precisazione data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare in questione, relativamente la cedibilità del credito maturato ad altri soggetti privati, oltre che alle banche, nel caso in cui lo stesso non possa essere usato entro l’esercizio dal soggetto richiedente.
L’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile fruire del credito d’imposta locazioni anche attraverso la cessione dello stesso credito dal locatario al locatore, fermo restando che il locatario dovrà comunque pagare la differenza tra il canone dovuto e il credito d’imposta ceduto.
Su un canone di locazione di 1.000, il conduttore potrà pagare al proprietario 400 in denaro e 600 sotto forma di bonus fiscale.
Viene anche precisato che nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del contratto di locazione, anch’esse possono concorrere alla determinazione dell’importo su cui calcolare il credito d’imposta.
In merito all’utilizzo di tale credito d’imposta è stato istituito il codice tributo 6920.
In conclusione è stato previsto il divieto di cumulabilità con il credito d’imposta previsto dal DL 18/2020 per gli immobili accatastati C1 relativamente al mese di marzo.
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