In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

Il decreto Rilancio tra le altre cose ha previsto i seguenti incentivi da percepire in merito alle misure adottate negli ambienti di lavoro:
  1. • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  2. • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  3. • sostegno in merito alle adozioni di soluzioni atte a ridurre il rischio di contagio.
Credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro
L’art. 125 prevede un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arti e professione e agli enti non commerciali in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. In tale agevolazione rientrano tutte le spese sostenute al fine della:
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, comprensivo l’acquisto di detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, etc.) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza  quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
Il credito d’imposta, che si ricorda essere completamente detassato ai fini IRES, IRPEF, IRAP,  potrà alternativamente essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure immediatamente in compensazione mediante il modello F24. Inoltre è stata data la possibilità in alternativa all’utilizzo diretto, che il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) ai sensi dell’art. 122 del Decreto.
Le modalità attuative relative tale credito di imposta dovranno essere emanate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL 34/2020.
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
All’interno del decreto Rilancio, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per l’adozione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tale agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’Allegato 1 – Articolo 120 del DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, musei, cinema, teatri). Il beneficio è riconosciuto anche a associazioni, fondazione e enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dall’anno 2021 in compensazione mediante il modello F24 o, in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti ai sensi dell’art. 122 del Decreto. Inoltre tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (es. credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui al punto precedente).
Sostegno in merito alle adozioni di soluzioni atte a ridurre il rischio di contagio
Il decreto in questione prevede poi che vengano adottati interventi straordinari destinati alle imprese che, dal 17 marzo 2020 abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro. Tale misura, che dovrebbe essere gestita da Invitalia, spetta per le spese in relazione all’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
Tale intervento è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi a oggetto i medesimi costi.

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