In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:
Con il decreto Rilancio, è stata incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, è stata prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.
La detrazione al 110% si dovrebbe applicare soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
La detrazione al 110% spetterà per i seguenti interventi:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota del 110%, si applicherà per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).