Alcuni articoli del Decreto c.d. “Cura Italia” riconoscono un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati. L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.
L’INPS fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande. La presentazione avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS. Le domande non saranno oggetto di presentazione tramite la procedura erroneamente definita “clik day” o “istant click”
In base alle informazioni ora disponibili, per poter accedere al sito dell’INPS sarà quindi necessario utilizzare il PIN INPS, cioè il Sistema di Identità Digitale SPID.
Come acquisire la SPID? attraverso la procedura prevista al link:
Richiedi SPID
La piattaforma per presentare le domande sarà resa disponibile, entro la fine del mese di Marzo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Le misure di sostegno gestite dall’INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti individuate, vale a dire:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data,
iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS ;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 , non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 ;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
È stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.
Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria (ingegner, avvocati, commercialisti); vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.
In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini” (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).
Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla misura in esame, oltre che sulle ulteriori misure introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, non appena saranno rese disponibili ulteriori informazioni.