In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti. Inoltre, con la circolare n. 20 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d’impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompensa nell’elenco di cui alla seguente tabella, includendo anche i soggetti in regime forfetario.
Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020 (per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico) |
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Codice ATECO |
Descrizione |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | Gestione di vagoni letto |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
791200 | Attività dei tour operator |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | Attività nel campo della regia |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 | Attività di biblioteche e archivi |
910200 | Attività di musei |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 | Stabilimenti termali |
L’agevolazione spetta anche a associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nel precedente elenco aperte al pubblico.
La circolare definisce anche le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento, suddivise in interventi agevolabili (interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza) e in investimenti agevolabili (es. investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, quali ad esempio i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo smart working).
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro, rilevando le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società). Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
Quanto al credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di sanificazione, la circolare n. 20 fornisce chiarimenti di applicazione.
Il credito d’imposta per tale tipologia di spese, è pari al 60% delle spese ammissibili e la norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro (limite di spesa 100.000 euro) per ciascun beneficiario. Per beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare telematicamente apposito modello all’Agenzia delle Entrate (vedi allegato) per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione.
Il modello per comunicare le spese ammissibili ai suddetti crediti di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, con risposta entro cinque giorni, secondo le seguenti tempistiche:
– adeguamento luoghi di lavoro art. 120 invio dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per spese ammissibili nel 2020
– sanificazione luoghi di lavoro ed acquisto dispositivi di sicurezza invio dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020
Con prossimo provvedimento verranno emanati i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in relazione ai summenzionati crediti d’imposta.
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COMUNICAZIONE PER LA SANIFICAZIONE