In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

Ieri, in tarda serata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto erogabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dell’istanza potrà essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
Beh ricordare che l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente. È poi possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.

Il provv. conferma che la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
Possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro. 
Sono esclusi dalla richiesta del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;gli intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 e 1.000 euro previste dal DL 18/2020;
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. 

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019. 

La percentuale relativa al contributo è  pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

15 + 3 =