In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:
Il decreto Rilancio è stato pubblicato in GU nella giornata di ieri.
All’interno del decreto e specificatamente all’art. 28 è stato inserito un nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo. Rispetto al precedente credito d’imposta previsto solo per botteghe e negozi, la nuova agevolazione risulta più ampia, includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.
Per i soggetti locatari esercenti attività economica, è previsto che il credito d’imposta spetta a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. In particolare, il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo.
L’agevolazione spetta nella misura del 30% anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.
Preme evidenziare che per espressa disposizione normativa, l’agevolazione è utilizzabile solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta è detassato per natura e quindi non concorre alla formazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24.
La norma inoltre, prevede anche la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.