In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:
Entro il 16 giugno 2020 deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2020. Ad oggi, infatti, salvo futuri interventi legislativi, il termine non ha subito alcuna sospensione.
Dal 1° gennaio 2020, quindi, la TASI è abolita.
A seguito dell’abrogazione della TASI, inoltre, non deve più versare nulla il detentore (es. l’inquilino) dell’immobile.
L’IMU dovuta per l’anno 2020 deve essere versata in due rate:
- La prima scadente il 16 giugno 2020, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno 2019, pertanto il 50% dell’intero mi porto dovuto per il 2019;
- La seconda scadente il 16 dicembre 2020, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2020.
Nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa:
- Non versare nulla.
- Versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.
- Se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019, invece, non si realizza il presupposto impositivo nell’anno 2020 per cui non deve essere versato nulla.
Per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l’aliquota base dello 0,1%.
Si segnala, infine, che secondo la bozza del decreto c.d. “rilancio” predisposta dal Governo, l’Esecutivo potrebbe esentare dal pagamento della prima rata dell’IMU per il 2020 gli immobili classificati in D/2 (alberghi e pensioni), a condizione che i possessori tenuti al versamento siano anche i gestori delle attività, e gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.