In collaborazione con lo Studio VM Partners Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro Associati pubblichiamo la seguente notizia:

Il credito d’imposta denominato “Sanificazione” previsto dal Governo a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
 
Con la circolare n. 9/2020 l’Agenzia delle Entrate  ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi); sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
 
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo.
Con riferimento a un diverso aspetto, si rileva che la norma agevolativa non prevede espressamente che il credito d’imposta non concorra alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP; pertanto, in assenza di una modifica in tal senso, il credito d’imposta dovrà essere  tassato in capo al soggetto beneficiario.

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